e struttura 78 1. (1) le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalita' dell'Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni, cosi' come enunciate all'articolo 1 della presente Costituzione, - assicurando l'utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche da parte di tutti i servizi di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari con riserva delle disposizioni dell'articolo 44 della presente Costituzione, e - procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, e adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni. 79 (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, e quello dello sviluppo delle telecomunicazioni. 80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni e' assicurato per mezzo: 81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni; 82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni; 83 c) di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; 84 d) di commissioni di studio; 85 e) dell'Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore eletto. 86 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri: 87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 88 b) ogni entita' o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
