relativi al luogo o alle date di una conferenza 312 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una Conferenza si applicano per analogia quando si tratta di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza, a richiesta dei Membri dell'Unione, o su proposta del Consiglio. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si e' pronunciata a favore. 313 2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza e' tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri. 314 3. Se del caso, il Segretario generale enuncia, nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state intraprese spese per la preparazione della riunione della Conferenza nel luogo inizialmente previsto.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art29 · fonte su Normattiva