468 1. (1) La scala secondo la quale ciascun Membro sceglie la sua classe di contribuzione, in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione, e' la seguente: classe di 40 unita' classe di 35 unita' classe di 30 unita' classe di 28 unita' classe di 25 unita' classe di 23 unita' classe di 20 unita' classe di 18 unita' classe di 15 unita' classe di 13 unita' classe di 10 unita' classe di 8 unita' classe di 5 unita' classe di 4 unita' classe di 3 unita' classe di 2 unita' classe di 1 1/2 unita' classe di 1 unita' classe di 1/2 unita' classe di 1/4 unita' classe di 1/8 unita'* classe di 1/16 unita'* (* Per i paesi meno progrediti come recensiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri Membri determinati dal Consiglio). 469 (2) Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Membro puo' scegliere un numero di unita' contributiva superiore a 40. 470 (3) Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell'Unione la decisione di ciascun Membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta. 471 (4) I Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato in precedenza. 472 2. (1) Ogni nuovo Membro paga, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese di adesione. 473 (2) In caso di denuncia della Costituzione e della presente Convenzione da parte di un Membro, il contributo va pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia ha effetto. 474 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall'inizio di ciascun anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' stabilito ad un tasso del 3% (tre per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso del 6% (sei per cento) annuo a decorrere dall'inizio del settimo mese. 475 4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione. 476 5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell'Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocita'. 477 6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste summenzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformita' con i numeri 479 e 480 qui di seguito. 478 7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un'assemblea di un Settore di cui non e' membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest'assemblea secondo i numeri 479 e 481 qui di seguito. 479 8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di 1/4, di 1/8 e di 1/16 di unita' riservate ai Membri dell'Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta e comunicata al Segretario generale; l'ente o l'organizzazione interessata puo' in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza. 480 9. L'importo della contribuzione per unita' a carico di ciascun Settore interessato e' stabilito ad 1/5 dell'unita' contributiva dei Membri dell'Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell'Unione e maturano interessi in conformita' con le disposizioni del numero 474 di cui sopra. 481 10. L'importo del contributo per unita' alle spese di una conferenza o di un'assemblea e' stabilito dividendo l'importo totale del bilancio della conferenza o dell'assemblea in questione per il numero totale di unita' versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati come proventi dell'Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l'invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra. 482 11. La riduzione del numero di unita' contributive e' possibile solo in conformita' con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione. 483 12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posto fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posto fine alla partecipazione. 484 13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni e' determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione. 485 14. L'Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale circolante tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l'importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio di bilancio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario. 486 15. (1) In accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale puo' accettare contributi volontari in contanti o in natura, con riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se, del caso, all'oggetto ed ai programmi dell'Unione nonche' al Regolamento finanziario, il quale dovra' contenere disposizioni speciali relative all'accettazione ed all'impiego di tali contributi volontari. 487 (2) Il Segretario generale rende conto di tali contributi volontari al Consiglio nel rapporto di gestione finanziaria ed in un documento che indica brevemente l'origine e l'utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi ed il seguito che e' stato dato loro.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art33 · fonte su Normattiva