delle telecomunicazioni 180 1. I membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che possa sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l'ordine pubblico o la moralita' pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l'ufficio d'origine dell'interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato. 181 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralita' pubblica.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art34 · fonte su Normattiva