delle telecomunicazioni 184 1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali. 185 2. Tuttavia, essi si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorita' competenti, al fine di garantire l'applicazione della loro legislazione nazionale o l'attuazione delle convenzioni internazionali di cui sono parti.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art37 · fonte su Normattiva