del servizio 182 Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
