pregiudizievoli 197 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro scopo, devono essere installate o gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, dei gestori riconosciuti e di altri gestori debitamente autorizzati ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformita' con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. 198 2. Ciascun Membro s'impegna ad esigere, dai gestori da esso riconosciuti e dagli altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, l'osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. 199 3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessita' di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art45 · fonte su Normattiva