degli strumenti dell'Unione 37 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 48 della presente Costituzione. 38 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a installare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri paesi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art6 · fonte su Normattiva