relativi alle elezioni e problemi connessi 60 1. All'atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinche': 61 a) i Membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessita' di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo; 62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che all'atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un'equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione; 63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell'Unione; ciascun Membro puo' proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini. 64 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all'assunzione delle funzioni, ai posti vacanti ed alla rieleggibilita' figurano nella Convenzione.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art9 · fonte su Normattiva