e struttura 104 1. (1) Le funzioni del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell'Unione per quanto attiene alla normalizzazione delle telecomunicazioni, cosi' come enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni su scala mondiale. 105 (2) Le competenze specifiche del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e del Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto attiene ai problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Tra i Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni deve essere assicurato uno stretto coordinamento. 106 2. Il funzionamento del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' assicurato da: 107 a) conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni; 108 b) Commissioni di studio di normalizzazione delle telecomunicazioni; 109 c) Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto. 110 3. Il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' composto: 111 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 112 b) da ogni entita' o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
