per emendare la presente Convenzione 519 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al piu' tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell'Unione, il prima possibile e al piu' tardi sei mesi prima della data di cui sopra. 520 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposta in conformita' con il numero 519 di cui sopra puo' tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari. 521 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l'esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. 522 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o non, deve essere approvata, in seduta plenaria, da piu' della meta' delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto. 523 5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. 524 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento. 525 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari puo' decidere che un emendamento alla presente Convenzione e' necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l'emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Costituzione. 526 8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 527 9. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, in conformita' con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata. 528 10. Dopo l'entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della Costituzione si applica altresi' ad ogni strumento di emendamento.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
