Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo che non siano state risolte di comune intesa dalle autorita' competenti indicate dall'art. 13, saranno regolate per via diplomatica. Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporrano la controversia ad arbitrato. Il Tribunale arbitrale sara' composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro. I due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che presiedera' il Tribunale arbitrale e che non potra' essere cittadino di una delle Parti Contraenti. Entro due mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, le parti designeranno ciascuna un arbitro. La nomina del presidente dovra' avvenire non oltre tre mesi dall'inizio delle procedure di cui al precedente paragrafo. Qualora i due arbitri designati dalle Parti Contraenti non raggiungano entro due mesi l'accordo sul nome del terzo arbitro, la designazione verra' effettuata, a richiesta della Parte diligente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Il Tribunale arbitrale decidera' secondo le regole del diritto internazionale e in particolare del presente accordo. Esso determinera' la propria procedura.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
