1. Salvo quei casi in cui il presente Accordo disponga diversamente, qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possa essere risolta attraverso consultazioni, sara' sottomessa ad un tribunale arbitrale composto da tre membri, due dei quali saranno nominati da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo sara' nominato di comune accordo dai primi due membri del tribunale, alla condizione che tale terzo membro non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti ed agira' in qualita' di Presidente del tribunale arbitrale. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro il periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una qualsiasi delle due Parti Contraenti abbia consegnato all'altra Parte Contraente una Nota Diplomatica nella quale richieda la risoluzione di una controversia mediante arbitrato; il terzo arbitro sara' nominato entro il periodo di trenta (30) giorni dalla scadenza del termine di sessanta (60) giorni sopra indicato. 3. Se entro il periodo citato non si pervenga ad una intesa nei riguardi del terzo arbitro o se l'una o l'altra delle Parti Contraenti non ha designato l'arbitro di sua spettanza, lo stesso sara' nominato dal Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in conformita' con le proprie procedure. 4. Le Parti Contraenti si impegnano ad attenersi a qualsiasi decisione che sia emessa in conformita' con questo Articolo. Le spese del tribunale arbitrale saranno ripartite in parti uguali tra le due Parti.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art14 · fonte su Normattiva