Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorita' competenti saranno: per la Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno; per la Federazione russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art13 · fonte su Normattiva