- 1)a) L'Assemblea e' composta degli Stati contraenti.
- b)Ciascuno Stato contraente e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti da consiglieri e da esperti.
- c)Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale e' rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.
- d)Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non e' un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale ai sensi dell'articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e se l'Assemblea decide in tal senso alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.
- 2)a) L'Assemblea:
- i)tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato;
- ii)esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i Compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato;
- iii)impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
- iv)esamina e approva i rapporti e le attivita' del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
- v)istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attivita' dell'Unione;
- vi)decide, tatto salvo il paragrafo 1)d), quali Stati che non sono Stati contraenti quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale ai sensi dell'articolo 2.v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni e in che misura le autorita' internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni;
- vii)intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;
- viii)svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.
- b)Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3)Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
- 4)Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.
- 5)a) La meta' degli Stati contraenti costituisce il quorum.
- b)Se il quorum non e' raggiunto l'Assemblea puo' deliberare: tuttavia, le deliberazioni eccettuate quelle concernenti la procedura divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione.
- 6)a) Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.
- b)L'astensione non e' considerata voto.
- 7)a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
- b)L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale sia di sua iniziativa sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
- 8)L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
