internazionale

  • 1)L'Ufficio internazionale:
  • i)svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;
  • ii)funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
  • 2)Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
  • 3)Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.
  • 4)a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
  • b)Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).
  • 5)a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.
  • b)Il Direttore generale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.
  • c)Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
  • d)Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato e' d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art11 · fonte su Normattiva