internazionale
- 1)L'Ufficio internazionale:
- i)svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;
- ii)funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
- 2)Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
- 3)Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.
- 4)a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.
- b)Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a).
- 5)a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.
- b)Il Direttore generale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.
- c)Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
- d)Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato e' d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
