d'esecuzione
- 1)Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:
- i)le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
- ii)tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
- iii)tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
- 2)Il Regolamento d'esecuzione e' adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi e' annesso.
- 3)L'Assemblea puo' modificare il Regolamento d'esecuzione.
- 4)a) Fatto salvo il comma b) l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.
- b)L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorita' internazionali di deposito di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta.
- 5)In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
