d'esecuzione

  • 1)Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:
  • i)le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
  • ii)tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
  • iii)tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
  • 2)Il Regolamento d'esecuzione e' adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi e' annesso.
  • 3)L'Assemblea puo' modificare il Regolamento d'esecuzione.
  • 4)a) Fatto salvo il comma b) l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.
  • b)L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorita' internazionali di deposito di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta.
  • 5)In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art12 · fonte su Normattiva