Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi):

  • i)le firme apposte secondo l'articolo 18;
  • ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);
  • iii)le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);
  • iv)la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);
  • v)le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;
  • vi)le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);
  • vii)le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
  • viii)le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
  • ix)qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art20 · fonte su Normattiva