Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi):
- i)le firme apposte secondo l'articolo 18;
- ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);
- iii)le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);
- iv)la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);
- v)le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;
- vi)le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);
- vii)le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;
- viii)le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;
- ix)qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
