del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato

  • 1)L'originale del presente Trattato quando non e' piu' aperto alla firma e' depositato presso il Direttore generale.
  • 2)Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1) a), nonche' al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
  • 3)Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 4)Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale, nonche', su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che puo' presentare una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1) a).

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art19 · fonte su Normattiva