Il Direttore generale dell'Unesco informera' gli Stati contraenti e gli altri Stati menzionati ai precedenti articoli 15 e 16, cosi' come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all'articolo 17 e delle denunce di cui all'articolo 19 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
