1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a):

  • a)la percentuale fissata all'articolo 29 e' del 2%
  • b)la percentuale fissata all'articolo 37 e' del 2%
  • c)non vengono richiesti contributi per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 24, 34 e 37, si tiene conto delle speciali difficolta' incontrate da questi Stati ACP. 3. Per taluni Stati ACP, che non destinano la maggior parte delle loro esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri puo' decidere che, in deroga agli articoli 24 e 30, il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione. Questa applicazione ha luogo allora in base alle statistiche d'esportazione dello Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art46 · fonte su Normattiva