caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto:

  • a)a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
  • b)a non prelevare diritti di successione o di trasferimento di proprieta', statali, regionali, comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza, unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualita' di membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art24 · fonte su Normattiva