1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purche' non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o locato i suddetti immobili.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
