[1]di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza e' tenuto a:
- a)consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
- b)non prelevare diritti di successione ne' di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
