I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se cio' e' ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
