I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se cio' e' ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art38 · fonte su Normattiva