I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, in qualsiasi modo compatibile con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
