1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunita' dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art52 · fonte su Normattiva