I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitino un'attivita' privata di carattere lucrativo, non beneficiano dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente Convenzione. Cio' vale anche per un membro del personale consolare che sia cittadino o residente permanente nello Stato di residenza o che vi eserciti la predetta attivita', ad eccezione del rifiuto di testimoniare su fatti relativi all'esercizio della sua funzione ufficiale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art51 · fonte su Normattiva