[1]La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata con un preavviso scritto di 6 mesi. In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Per la REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Emilio Colombo Oskar Fischer

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art54 · fonte su Normattiva