• 1)Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
  • 2)Ogni Stato contraente puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente. Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art31 · fonte su Normattiva