[1]1. - La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. - Essa cessera' di essere in vigore un anno dopo la notifica della denuncia di una delle Parti Contraenti. IN FEDE DI CIO', i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]FATTO a Bruxelles il 29 novembre 1978 in duplice esemplare nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Per il Governo della Repubblica italiana:

[5]Pour le Gouvernement de la Republique italienne:

[6]Voor de Regering van de Italiaanse Republiek:

[7]Per il Governo del Regno del Belgio:

[8]Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

[9]Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie:

[10]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art22 · fonte su Normattiva