[1]e entrata in vigore della Convenzione

[2]1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Varsavia. 2. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la Convenzione consolare tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Polonia firmata a Roma il 10 luglio 1935. 3. La presente Convenzione restera' in vigore fino a quando una delle Parti contraenti non la denunci. La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la sua notifica.

[3]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i sigilli.

[4]FATTO a Roma il giorno 9 novembre 1973 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[5]Per la Per la Repubblica italiana Repubblica Popolare di Polonia ALDO MORO STEFAN OLSZOWSKI

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art56 · fonte su Normattiva