1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto:
- a)la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno dei loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni modifica relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare;
- b)il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia;
- c)il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio;
- d)l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato. 2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
