Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito:

  • a)della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare;
  • b)del ritiro dell'exequatur;
  • c)della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera piu' la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art9 · fonte su Normattiva