Art. 12 (Convenzione)
1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni. 3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
