Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato nello Stato contraente nel quale il fallimento non e' stato dichiarato, in relazione ai beni situati sul territorio di quest'ultimo, puo' avvalersi della legge dell'uno o dell'altro Stato per quanto riguarda i privilegi relativi ai crediti di lavoro. La scelta di una legge esclude l'applicazione, anche parziale, dell'altra, in questa materia.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art13 · fonte su Normattiva