1. In caso di concordato, l'autorita' competente di uno Stato contraente, in conformita' alla propria legislazione, puo' adottare ogni misura utile alla sorveglianza della gestione o alla liquidazione del patrimonio del debitore nell'altro State; a tali fini essa puo', in particolare, designare una persona munita dei poteri per agire sul territorio di quest'altro Stato. 2. Le pubblicazioni e le trascrizioni delle decisioni, menzionate all'articolo 14, nei registri pubblici dello Stato contraente diverso da quello nel quale sono state rese, sono disciplinate dall'articolo 8.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art15 · fonte su Normattiva