Art. 15 (Convenzione)
1. In caso di concordato, l'autorita' competente di uno Stato contraente, in conformita' alla propria legislazione, puo' adottare ogni misura utile alla sorveglianza della gestione o alla liquidazione del patrimonio del debitore nell'altro State; a tali fini essa puo', in particolare, designare una persona munita dei poteri per agire sul territorio di quest'altro Stato. 2. Le pubblicazioni e le trascrizioni delle decisioni, menzionate all'articolo 14, nei registri pubblici dello Stato contraente diverso da quello nel quale sono state rese, sono disciplinate dall'articolo 8.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
