Art. 16 (Convenzione)
Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale austriaco che ha dichiarato il fallimento del debitore o omologato un concordato tra quest'ultimo ed i suoi creditori, e' riconosciuto, in Italia, dopo la chiusura del fallimento, lo stesso valore di titolo esecutivo, sempre che tali estratti siano accompagnati da una attestazione del tribunale dal quale sono stati rilasciati, certificante:
- 1)che si tratti di un titolo esecutivo secondo la legge austriaca e,
- 2)che il credito non sia stato contestato dal debitore e che, in caso di procedura fallimentare, il curatore abbia espressamente dichiarato di riconoscerlo.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
