1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee. 2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al Segretario Generale, ogni Stato firmatario potra' domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo. 3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al Segretario Generale, non e' intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente puo' modificare la sua legislazione. La modificazione e' comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art23 · fonte su Normattiva