1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23. Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3 e' ridotto a un anno. 2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunita' europee sono gia' parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa e' la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato e' parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art24 · fonte su Normattiva