Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea:

  • a)le firme;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)la data di entrata in vigore della presente convenzione;
  • d)le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30;
  • e)le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art31 · fonte su Normattiva