Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea:
- a)le firme;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c)la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- d)le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30;
- e)le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
