Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione e' compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso puo' domandare al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
