[1]Articolo II.
[2]Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il piu' rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sara' opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
