[1]Articolo II.

[2]Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il piu' rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sara' opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artii · fonte su Normattiva