[1]Articolo IV.
[2]Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria Costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
