[1]Articolo III.

[2]Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, ne' direttamente ne' indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artiii · fonte su Normattiva