[1]Articolo VI.

[2]1. Ogni Stato parte della presente convenzione che constati che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della convenzione, puo' presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza. 2. Ogni Stato parte della presente convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli Stati parti della convenzione i risultati dell'inchiesta.

Testo vigente dal 4 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;618~artvi · fonte su Normattiva