' 1. Le Parti che hanno la competenza ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato sono responsabili dell'inadempimento degli obblighi e di ogni altra violazione della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale od ai suoi Stati membri che sono Stati contraenti di indicare su chi grava la responsabilita' in un caso specifico. L'organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni. Se essi non le forniscono entro un termine ragionevole, o se essi comunicano delle informazioni contraddittorie, vengono considerati solidalmente responsabili.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art6 · fonte su Normattiva