[1]Articolo V.
[2]Gli Stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
