[1]di atti e documenti

[2]1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. 2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art11 · fonte su Normattiva