[1]di atti e documenti
[2]1. La trasmissione di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari da notificare a persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti avviene tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia. 2. Tuttavia le Parti Contraenti possono effettuare le notifiche ai loro cittadini che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
