L'esecuzione delle commissioni rogatorie non da' luogo al rimborso di alcuna spesa o al pagamento di alcuna tassa.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non da' luogo al rimborso di alcuna spesa o al pagamento di alcuna tassa.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art20 · fonte su Normattiva